E' bene che tutti ne siano a conoscenza e sarebbe utile raccogliere qualche commento.
PREMESSA
Il presente regolamento di disciplina, avente come riferimenti normativi il DPR 21.11.2007 Nr. 235 “statuto delle studentesse e degli studenti”, la legge 59/97 ed il DLgs 297/94, è da considerarsi parte integrante del regolamento di Istituto.
La sua finalità, essenzialmente educativa, è tesa a ristabilire un clima di proficua e serena collaborazione tra le diverse componenti scolastiche, tenendo presente, dall’altra parte, che il dialogo rappresenta sempre la via migliore al fine di una presa di coscienza, da parte dello studente, delle proprie responsabilità.
Pertanto, lo schema degli interventi disciplinari sotto riportato va considerato non tanto nella prospettiva di un codice rigido e prescrittivi, quanto come riferimento generale per l’emanazione della sanzione da parte degli organi competenti. Ne consegue quindi che, al fine di evitare una meccanica applicazione delle sanzioni stesse, occorre considerare la situazione personale dello studente ed il contesto in cui il comportamento da sanzionare si è verificato.
Ribadendo infine la dimensione educativa di qualsiasi intervento disciplinare, si ricorda che esiste comunque la possibilità di convertire le sanzioni in attività socialmente utile all’interno dell’istituzione scolastica (art. 4 comma 5 del DPR 235/2007), quali ad esempio le operazioni di pulizia, il ripristino degli arredi scolastici o la sistemazione della biblioteca. Naturalmente non sono convertibili le sanzioni pecuniarie o gli eventuali risarcimenti di danni provocati.
Art. 1
COMPORTAMENTO SANZIONATO | ORGANO COMPETENTE A DISPORRE LA SANZIONE | SANZIONE | PUBBLICITA’ PROVVEDIMENTO |
Intemperanza (e offese) verbali verso i componenti della comunità scolastica | Docente e\o Dirigente Scolastico | Annotazione nel registro di classe e eventuale richiamo formale | Comunicazione alla famiglia |
Comportamenti disturbanti il normale svolgimento delle lezioni | Docente e\o Dirigente Scolastico | Annotazione nel registro di classe e eventuale richiamo formale | Comunicazione alla famiglia |
Fumo nei locali | Docente incaricato o Dirigente Scolastico | Ammenda pecuniaria | Comunicazione alla famiglia |
Uso di apparecchi di riproduzione sonora | Docente e\o Dirigente Scolastico | Annotazione nel registro di classe | Comunicazione alla famiglia |
Uso del cellulare per comunicazioni private durante le ore di lezione | Docente e\o Dirigente Scolastico | Annotazione nel registro di classe e eventuale richiamo formale | Comunicazione alla famiglia |
Uso reiterato del cellulare per comunicazioni private durante le ore di lezione | Docente e\o Dirigente Scolastico | Ritiro apparecchio e riconsegna dello stesso da parte del Dirigente. Annotazione nel registro di classe e eventuale richiamo formale | Comunicazione alla famiglia |
Uso del cellulare o di apparecchi di registrazione ambientale per riprendere e\o registrare componenti della classe durante le attività didattiche in ambito scolastico | Consiglio di classe | 1-5 giorni di sospensione | Comunicazione alla famiglia |
Pubblicazione di registrazioni audio e\o video in ambito scolastico lesive della dignità personale e dell’immagine dell’Istituto | Consiglio di classe | 6-10 giorni di sospensione | Comunicazione alla famiglia |
Abbandono edificio scolastico senza autorizzazione | Consiglio di classe | 1-5 giorni di sospensione | Comunicazione alla famiglia |
Falsificazione firme e\o voti | Consiglio di classe | 2-5 giorni di sospensione | Comunicazione alla famiglia |
Danneggiamento volontario di oggetti di proprietà di terzi | Docente | Annotazione nel registro di classe e richiamo formale. Risarcimento danno | Comunicazione alla famiglia |
Furto oggetti scolastici e non | Consiglio di classe | 2-7 giorni di sospensione. Risarcimento danno | Comunicazione alla famiglia |
Violenze morali gravi compresi gli insulti e le offese verbali | Consiglio di classe | 2-10 giorni di sospensione | Comunicazione alla famiglia |
Violenze fisiche senza gravi conseguenze | Consiglio di classe/ Consiglio d’Istituto | 3-30 giorni di sospensione | Comunicazione alla famiglia |
Violenze fisiche con gravi conseguenze | Consiglio d’Istituto | 30 giorni- fine anno scolastico | Comunicazione alla famiglia |
Violenza sessuale (stupro, atti di libidine violenta ecc.) | Consiglio d’Istituto | 30 giorni- fine anno scolastico | Comunicazione alla famiglia |
Uso e\o detenzione di sostanze stupefacenti | Consiglio di classe | 1-3 giorni di sospensione | Comunicazione alla famiglia |
Spaccio sostanze stupefacenti | Consiglio di classe/ Consiglio d’Istituto | 5-25 giorni di sospensione | Comunicazione alla famiglia |
Molestie sessuali verbali | Consiglio di classe | 5-10 giorni di sospensione | Comunicazione alla famiglia |
Molestie sessuali fisiche | Consiglio di classe/ Consiglio d’Istituto | 5-30 giorni di sospensione | Comunicazione alla famiglia |
Atti di violenza organizzata e reati gravi (fenomeni di bullismo, violenza psicologica di gruppo ecc.) | Consiglio d’Istituto | 16 giorni- fine anno scolastico | Comunicazione alla famiglia |
Atti teppistici e vandalici | Consiglio di classe/ Consiglio d’Istituto | 1-25 giorni di sospensione e risarcimento dei danni o eventuale riparazione | Comunicazione alla famiglia |
Violazione delle norme di sicurezza | Consiglio d’Istituto | 6-15 giorni di sospensione | Comunicazione alla famiglia |
Introduzione di armi all’interno dell’istituto. | Consiglio d’Istituto | 16-30 giorni di sospensione | Comunicazione alla famiglia |
NB:
a) la recidività dei comportamenti negativi costituisce un’aggravante di cui l’organo incaricato dell’applicazione della sanzione terrà debito conto.
b) Reiterati richiami formali da parte del D.S possono comportare anche la sospensione
c) Alcuni comportamenti particolarmente gravi, configurandosi come reati, comportano, oltre la sanzione disciplinare corrispondente, la denuncia all’autorità giudiziaria.
d) Le sanzioni possono essere applicate anche per comportamenti ed azioni avvenuti in orario extracurricolare, durante attività integrative, uscite didattiche o viaggi d’istruzione
e) Fermo restando eventuali azioni legali riguardanti la tutela della privacy
Art. 2
- gli organi competenti a disporre le sanzioni decidono dopo aver sentito le ragioni addotte dallo studente che ha facoltà di presentare prove o testimonianze
- le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla Commissione s’esame e sono applicabili anche a candidati esterni
- il procedimento sanzionatorio deve concludersi entro trenta giorni dalla data della contestazione. Superato tale limite, il procedimento non può avere luogo
- il voto relativo alle sanzioni disciplinari è segreto e la delibera relativa al provvedimento viene adottata a maggioranza assoluta. In caso di parità, viene ripetuta una seconda volta. Se anche la seconda votazione termina in parità, la sanzione non è applicata
- contro le sanzioni è ammesso il ricorso, entro 7 giorni, al Consiglio di Garanzia, che dovrà deliberare entro 7 giorni dalla presentazione del ricorso stesso. Contro le decisioni del Consiglio di Garanzia è ammesso il ricorso al CSA, entro e non oltre 15 giorni dalla delibera del Coniglio. In caso di presentazione di ricorso, a qualsiasi livello, l’esecuzione della sanzione è sospesa fino alla decisione dell’organo di appello.
Art. 3 Il Consiglio di Garanzia (CdG)
Il CdG è così composto:
- un docente designato dal Collegio Docenti
- uno studente designato dal Comitato Studentesco
- un genitore designato dal Comitato Genitori
- un non docente designato dall’assemblea del personale ATA
Il CdG è presieduto da un genitore. Il dirigente ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute. Qualora un membro del Consiglio sia coinvolto in fatti oggetto di decisione, vengono sostituiti da un membro supplente.
I membri del CdG decadono dalla carica quando non sono più elettori nella comunità scolastica.
In particolare, il CdG deve:
- dirimere i conflitti insorti nell’ambito scolastico in merito all’applicazione del DPR 249/98 nonché del presente regolamento
- decidere sui ricorsi avverso le sansioni disciplinari di cui l’art. 2 lettera e del presente regolamento
- formulare proposte al Consiglio d’Istituto per la modifica del regolamento.
- Il CdG resta in carica tre anni e delibera il regolamento interno per il proprio funzionamento.
Art. 4
Il presente regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto: una copia deve essere consegnata, unitamente allo Statuto degli studenti e delle studentesse, a tutti gli studenti delle classi prime e a tutti gli studenti una volta che il Consiglio d’Istituto vi abbia apportato modifiche.